In vigore il D.M. 180/2010 di attuazione del D. Lgs. sulla mediazione civile e commerciale.
NOVITA'
Dal 5 novembre e' in vigore il regolamento del ministero della Giustizia che fissa le disposizioni necessarie per l'obbligatorieta' della conciliazione nelle cause civili. Il decreto n. 180 del 18 ottobre pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010, delinea le caratteristiche degli enti mediatori, di quelli di formazione, le tariffe, i controlli su albo e registro, le procedure.
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Dal 5 novembre e' in vigore il regolamento del ministero della Giustizia che fissa le disposizioni necessarie per l'obbligatorieta' della conciliazione nelle cause civili. Il decreto n. 180 del 18 ottobre pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010, delinea le caratteristiche degli enti mediatori, di quelli di formazione, le tariffe, i controlli su albo e registro, le procedure.
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MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO.
Finalmente in Italia esiste una normativa completa sulla mediazione civile .
Il tanto atteso decreto legislativo in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” è difatti di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Dopo il vaglio delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri n.83 in data 19 febbraio 2010.
Questo innovativo decreto segna una svolta epocale nel sistema giudiziario italiano.
Lo stesso acronimo di ADR, tradotto dall'inglese come "risoluzione alternativa delle controversie", alla luce di tale decreto apre l'orizzonte alla giustizia complementare e integrativa rispetto alla tradizionale gestione della giustizia ordinaria.
L'introduzione della mediazione civile, offrendo l'opportunità di evitare l'azione
civile, contribuisce a deflazionare i carichi giudiziari esistenti e al contempo a ridurre le sopravvenienze.
Allo schema di decreto legislativo già divulgato lo scorso 28 ottobre 2009, il legislatore delegato ha infatti apportato salienti modifiche:
Obbligo di informazione dell’avvocato al cliente. Al conferimento dell’incarico l'avvocato è tenuto ad informare il proprio assistito, per iscritto, della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. E' annullabile il contratto stipulato in
violazione di tale informativa.
Obbligatorietà. Il “risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti” è stato inserito tra le materie per cui il tentativo di mediazione, presso gli organismi accreditati, costituisce condizione di procedibilità.
Mancata partecipazione. Il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ex art. 116 comma 2°c.p.c.) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione.
Proposta del mediatore. Qualora l’accordo amichevole non sia raggiunto, il mediatore può formulare a sua discrezione una proposta conciliativa. Su richiesta concorde delle parti tale possibilità diviene obbligo.
Entrata in vigore dell’obbligatorietà. Dall’entrata in vigore del decreto, il tentativo obbligatorio di mediazione, per i settori di contenzioso previsti, entra in vigore decorsi 12 mesi, anzichè 18.
Il tentativo obbligatorio di mediazione in alcuni settori. Dopo dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità nelle seguenti materie: affitto di aziende, comodato, condominio, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diritti reali, divisioni, locazione, patti di famiglia, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, successioni ereditarie.
Organismi di mediazione iscritti al Registro. Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati da decreti ministeriali appositi. Organismi di mediazione possono essere istituiti ed iscritti a tale Registro, (a semplice domanda), dalle Camere di Commercio, dai consigli degli ordini degli avvocati, e dai consigli degli ordini professionali (per quest’ultimi relativamente alle materie di loro competenza).
Ambito di applicazione. Gli organismi di conciliazione sono competenti in tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e nelle controversie
transfrontaliere.
Invito del giudice alle parti. Dalla data di entrata in vigore del decreto, il giudice valutata la natura della causa, lo stato dell’ istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione.
Mediatori. Solo i mediatori, che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo erogato da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia e sono iscritti alle liste degli organismi accreditati al Registro, possono gestire la procedura di mediazione.
Clausole contrattuali. Se lo statuto o il contratto prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, l ’arbitro o il giudice assegna il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione davanti ad un organismo.
Avvio della domanda. La domanda si avvia tramite il deposito di un’istanza presso l’organismo prescelto dalla parte istante o determinato nel contratto tra le parti. Il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa l’incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
Durata della mediazione e primo incontro. Dal deposito della domanda la procedura ha una durata non superiore a quattro mesi.
Regolamenti degli organismi. Il regolamento che si applica è quello dell’organismo prescelto, il quale deve garantire la riservatezza del procedimento e l’imparzialità e l’idoneità al corretto svolgimento dell’incarico del mediatore nominato.
Riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale. Il mediatore è tenuto all’obbligo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare, (così come chiunque opera all’interno dell’organismo). In giudizio non possono essere utilizzate le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso di tale procedimento.
Credito d’imposta. Alle parti che corrispondono l’indennità prevista è riconosciuto un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.
Incentivi fiscali. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.
Indennità dovute dalle parti. Le indennità e i criteri di calcolo sono determinati dai decreti ministeriali.
Impatto sulle spese processuali. Se le parti sono concordi nel richiedere la proposta del mediatore e questa coincide interamente al giudizio, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta.
Quando il giudizio non corrisponde interamente alla proposta, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può tuttavia escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice.
Arbitrato. Salvo diverso accordo, le norme non si applicano alle procedure arbitrali.
Verbale di accordo. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Tale verbale ha valore di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Proposta in caso di insuccesso. Se la conciliazione non riesce, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
Il tanto atteso decreto legislativo in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” è difatti di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Dopo il vaglio delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri n.83 in data 19 febbraio 2010.
Questo innovativo decreto segna una svolta epocale nel sistema giudiziario italiano.
Lo stesso acronimo di ADR, tradotto dall'inglese come "risoluzione alternativa delle controversie", alla luce di tale decreto apre l'orizzonte alla giustizia complementare e integrativa rispetto alla tradizionale gestione della giustizia ordinaria.
L'introduzione della mediazione civile, offrendo l'opportunità di evitare l'azione
civile, contribuisce a deflazionare i carichi giudiziari esistenti e al contempo a ridurre le sopravvenienze.
Allo schema di decreto legislativo già divulgato lo scorso 28 ottobre 2009, il legislatore delegato ha infatti apportato salienti modifiche:
Obbligo di informazione dell’avvocato al cliente. Al conferimento dell’incarico l'avvocato è tenuto ad informare il proprio assistito, per iscritto, della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. E' annullabile il contratto stipulato in
violazione di tale informativa.
Obbligatorietà. Il “risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti” è stato inserito tra le materie per cui il tentativo di mediazione, presso gli organismi accreditati, costituisce condizione di procedibilità.
Mancata partecipazione. Il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ex art. 116 comma 2°c.p.c.) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione.
Proposta del mediatore. Qualora l’accordo amichevole non sia raggiunto, il mediatore può formulare a sua discrezione una proposta conciliativa. Su richiesta concorde delle parti tale possibilità diviene obbligo.
Entrata in vigore dell’obbligatorietà. Dall’entrata in vigore del decreto, il tentativo obbligatorio di mediazione, per i settori di contenzioso previsti, entra in vigore decorsi 12 mesi, anzichè 18.
Il tentativo obbligatorio di mediazione in alcuni settori. Dopo dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità nelle seguenti materie: affitto di aziende, comodato, condominio, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diritti reali, divisioni, locazione, patti di famiglia, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, successioni ereditarie.
Organismi di mediazione iscritti al Registro. Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati da decreti ministeriali appositi. Organismi di mediazione possono essere istituiti ed iscritti a tale Registro, (a semplice domanda), dalle Camere di Commercio, dai consigli degli ordini degli avvocati, e dai consigli degli ordini professionali (per quest’ultimi relativamente alle materie di loro competenza).
Ambito di applicazione. Gli organismi di conciliazione sono competenti in tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e nelle controversie
transfrontaliere.
Invito del giudice alle parti. Dalla data di entrata in vigore del decreto, il giudice valutata la natura della causa, lo stato dell’ istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione.
Mediatori. Solo i mediatori, che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo erogato da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia e sono iscritti alle liste degli organismi accreditati al Registro, possono gestire la procedura di mediazione.
Clausole contrattuali. Se lo statuto o il contratto prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, l ’arbitro o il giudice assegna il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione davanti ad un organismo.
Avvio della domanda. La domanda si avvia tramite il deposito di un’istanza presso l’organismo prescelto dalla parte istante o determinato nel contratto tra le parti. Il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa l’incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
Durata della mediazione e primo incontro. Dal deposito della domanda la procedura ha una durata non superiore a quattro mesi.
Regolamenti degli organismi. Il regolamento che si applica è quello dell’organismo prescelto, il quale deve garantire la riservatezza del procedimento e l’imparzialità e l’idoneità al corretto svolgimento dell’incarico del mediatore nominato.
Riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale. Il mediatore è tenuto all’obbligo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare, (così come chiunque opera all’interno dell’organismo). In giudizio non possono essere utilizzate le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso di tale procedimento.
Credito d’imposta. Alle parti che corrispondono l’indennità prevista è riconosciuto un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.
Incentivi fiscali. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.
Indennità dovute dalle parti. Le indennità e i criteri di calcolo sono determinati dai decreti ministeriali.
Impatto sulle spese processuali. Se le parti sono concordi nel richiedere la proposta del mediatore e questa coincide interamente al giudizio, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta.
Quando il giudizio non corrisponde interamente alla proposta, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può tuttavia escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice.
Arbitrato. Salvo diverso accordo, le norme non si applicano alle procedure arbitrali.
Verbale di accordo. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Tale verbale ha valore di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Proposta in caso di insuccesso. Se la conciliazione non riesce, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
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SCARICA IL DOSSIER SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
La mediazione delle controversie civili e commerciali è il nuovo istituto giuridico proposto dal ministro della giustizia, Angelino Alfano, in attuazione di una delle deleghe date al governo per la riforma del processo civile.
Un sistema ''in grado di deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo'', ha detto il ministro nel corso della conferenza stampa a termine del Consiglio che ha visto l’approvazione dello schema di decreto legislativo.
La mediazione mira a indurre la parti al ripristino in funzione dei loro interessi: non punta a trovare il “colpevole e l’innocente” e non valuta la situazione solo in riferimento al passato, come invece accade nella controversia giudiziaria, ma punta al risolvere il presente con uno sguardo al futuro: a mediare, appunto, tra le parti che possono avere ancora degli interessi in comune.
In alcune materie particolarmente conflittuali, ha spiegato Alfano, la mediazione sarà obbligatoria prima di avviare un giudizio civile in tribunale: nei casi di liti in materia di condominio, locazione, responsabilità medica e contratti bancari, finanziari e assicurativi.
In tutte le altre materie, la mediazione sarà esperibile su volontaria scelta delle parti. O ancora su invito del giudice che, nel corso di un processo, ritiene possibile trovare, entro 120 giorni, una conciliazione tra le parti con l'aiuto di un mediatore.
Qualora l’accordo non venga raggiunto, il mediatore farà una proposta finale di risoluzione della controversia, che spetterà alle parti se accettare oppure no. E’ da tener presente che, se la sentenza del giudice che interviene in mancanza di un accordo tra le parti corrisponde alla proposta finale del mediatore, le spese del processo saranno sopportate dalla parte che ha rifiutato la soluzione conciliativa.
Questo istituto permetterà al cittadino di far valere le proprie ragioni dinanzi a un mediatore professionista “con requisiti di terzietà”. L'organismo dove il mediatore presterà la sua opera sarà vigilato dal Ministero della Giustizia, istituito nei prossimi 90 giorni.
Il decreto legislativo sulla mediazione civile passa ora all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per poi tornare in Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo.
Fonte: Ministero della Giustizia
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Un sistema ''in grado di deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo'', ha detto il ministro nel corso della conferenza stampa a termine del Consiglio che ha visto l’approvazione dello schema di decreto legislativo.
La mediazione mira a indurre la parti al ripristino in funzione dei loro interessi: non punta a trovare il “colpevole e l’innocente” e non valuta la situazione solo in riferimento al passato, come invece accade nella controversia giudiziaria, ma punta al risolvere il presente con uno sguardo al futuro: a mediare, appunto, tra le parti che possono avere ancora degli interessi in comune.
In alcune materie particolarmente conflittuali, ha spiegato Alfano, la mediazione sarà obbligatoria prima di avviare un giudizio civile in tribunale: nei casi di liti in materia di condominio, locazione, responsabilità medica e contratti bancari, finanziari e assicurativi.
In tutte le altre materie, la mediazione sarà esperibile su volontaria scelta delle parti. O ancora su invito del giudice che, nel corso di un processo, ritiene possibile trovare, entro 120 giorni, una conciliazione tra le parti con l'aiuto di un mediatore.
Qualora l’accordo non venga raggiunto, il mediatore farà una proposta finale di risoluzione della controversia, che spetterà alle parti se accettare oppure no. E’ da tener presente che, se la sentenza del giudice che interviene in mancanza di un accordo tra le parti corrisponde alla proposta finale del mediatore, le spese del processo saranno sopportate dalla parte che ha rifiutato la soluzione conciliativa.
Questo istituto permetterà al cittadino di far valere le proprie ragioni dinanzi a un mediatore professionista “con requisiti di terzietà”. L'organismo dove il mediatore presterà la sua opera sarà vigilato dal Ministero della Giustizia, istituito nei prossimi 90 giorni.
Il decreto legislativo sulla mediazione civile passa ora all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per poi tornare in Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo.
Fonte: Ministero della Giustizia
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Aggiornamenti sull’’iter legislativo in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
dal sito internet della Camera dei Deputati
Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
Martedì 19 gennaio 2010
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 19 gennaio 2010.
Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
Martedì 19 gennaio 2010
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 19 gennaio 2010.